Statuto

ART.1

E’ costituita l’ “ASSOCIAZIONE DEGLI ARTISTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - VERBAND DER KUENSTLER DER AUTOMONEN PROVINZ BOZEN- SUEDTIROL“ con sede in Bolzano - Piazza Domenicani 25..


ART.2

L’Associazione non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

la promozione, lo sviluppo, la diffusione e divulgazione, la tutela e la conservazione dell’arte in tutte le sue forme ed espressioni attraverso tutte quelle iniziative occorrenti e necessarie per il raggiungimento di dette finalità quali:

a) una autoregolamentazione interna che definisca e che delinei gli aspetti operativi;

b) l’azione dei propri rappresentanti da designarsi in seno alle commissioni pubbliche che deliberano in materia d’arte e culturale;

c) l’instaurazione, la promozione, il mantenimento di rapporti di collaborazione con altri enti e/o organismi culturali locali, nazionali ed internazionali;

d) la promozione di mostre, dibattiti, manifestazioni, iniziative, a carattere locale, nazionale ed internazionale per la valorizzazione e la divulgazione dell’arte;

e) l’organizzazione di corsi di avviamento ed istruzione all’arte, nelle sue diverse forme ed espressioni.

Essa si propone altresì di sviluppare una adeguata e costante azione di difesa degli interessi generali dell’arte intervenendo anche sul processo di formazione dell’opinione esercitando il diritto e la libertà di espressione, anche quando questa investa gli aspetti giuridici, sociali e morali.


ART.3

L’Associazione è composta da Soci effettivi ed onorari.

Sono soci effettivi coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.

Sono soci onorari personalità ed autorità pubbliche e tutti coloro che hanno svolto attività all’interno dell’Associazione, ritenuti meritevoli da parte del Consiglio Direttivo.


ART.4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati e di associazioni.

Le quote non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.


ART.5

Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. Saranno ammessi quali soci effettivi tutti coloro i quali svolgano l’attività a livello professionale o semiprofessionale e che esercitino attività intellettuale in qualsivoglia settore dell’arte e che condividano gli scopi dell’Associazione.


ART.6

L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che approverà la richiesta con voto a maggioranza semplice, il cui giudizio è insindacabile, e contro la cui decisione non è ammesso appello.


ART.7

In caso di domade di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere

controfirmate dall’esercente la potestà.


ART.8

La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali sociali, nonchè di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’Associazione aderisce.


ART.9

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie ;

b) qualora non abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale;

c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.


ART.10

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun  anno.


ART.11

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea generale dei soci ( ordinaria e straordinaria)

b) Il Presidente

c) Il Consiglio Direttivo

d) il Collegio dei revisori dei conti.


ART.12

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie


ART.13

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straodinarie dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annuale. Ciascun socio potrà rappresentare, con delega scritta, un massimo di altri due soci.


ART.14

La convocazione dell’assemblea  generale ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all’anno entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione, in particolare, del consuntivo dell’anno precedente.


ART.15

La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proprorre l’ordine del giorno.


ART.16

La convocazione dell’assemblea deve essere inviata per iscritto al domicilio dei singoli soci almeno 10 ( dieci ) giorni prima della data fissata per la riunione. Durante tale periodo ed almeno cinque giorni prima dell’assemblea, i soci, minimo dieci, potranno far presente per iscritto al Presidente gli eventuali ulteriori argomenti che essi desiderino siano posti all’ordine del giorno.


ART.17

L’assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno

dei soci  e potrà deliberare con la maggioranza assoluta. In seconda convocazione l’assemblea

ordinaria potrà ritenersi valida qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà deliberare con la metà più uno dei voti.

L’assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e potrà deliberare con il voto della metà più uno dei soci. In seconda convocazione  l’assemblea straordinaria sarà ritenuta valida con la presenza di  1/3 più uno dei soci e delibererà con i voti della maggioranza dei soci presenti.


ART.18

Spetta all’assemblea dei soci di:

a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio direttivo;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Consiglio direttivo la cui composizione potrà essere variata con delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per le modifiche di statuto;

d) eleggere i Revisori dei conti

d) decidere sui problemi patrimoniali dell’Associazione;

e) discutere ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo per la discussione e l’approvazione assembleare.


ART.19

Le eventuali modifiche del presente statuto  potranno essere discusse e deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.


ART.20

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri più due supplenti, scelti tra i soci ammessi all’Associazione ai sensi dell’art.6 del presente statuto, eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, con funzione di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate  a maggioranza.


ART.21

L’assenza ingiustificata di uno dei membri del Consiglio direttivo a tre riunioni dello stesso  equivale alle dimissioni del membro assente ed autorizza la sua sostituzione  con uno dei due membri supplenti fino al decadere del mandato. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa  il Consiglio venga a perdere più di due membri, si dovrà considerare sciolto  e non più in carica detto Consiglio.


ART.22

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità. Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate ad ogni riunione in apposito libro. Ad ogni riunione del Consiglio direttivo possono partecipare in veste di uditori i soci che ne facciano richiesta. Esso si riunisce di regola nella sede dell’Associazione; si può riunire anche in altro luogo se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione.


ART.23

Spetta al Consiglio direttivo di:

a) deli berare sulle domande di ammissione dei soci;

b) proporre all’assemblea l’esclusione dei soci per mancato pagamento della quota sociale o indegnità, in conformità di quanto stabilito nel presente statuto

c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività

sociale;

d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonchè deliberare le quote associative annue;

e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;

f) programmare l’attività dell’Associazione nel rispetto delle direttive dell’Assemblea;

g) promuovere ogni inziativa atta al conseguimento degli scopi sociali

h) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci, che si dovessero rendere necessari;

i) può nominare speciali commissioni operative permanenti o temporanee per lo studio e l’esecuzione di particolari compiti;

l) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente satuto, la straordinaria amministrazione.


ART.24

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’.38 C.C.


ART.25

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante:


ART.26

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente.


ART.27

Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio direttivo e dell’assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell’Associazione e delle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.


ART.28

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e due supplenti eletti tra i soci dall’Assemblea i quali provvedono a nominare il Presidente. Quest’ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo in via consultiva. La loro carica ha la durata di quattro anni e detta carica non è compatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione. In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l’assemblea.


ART.29

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


ART.30

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’Associazione ed i soci e fra i soci stessi saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, soci dell’Associazione, di cui i primi due scelti dalle parti interessate ed il terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio direttivo al di fuori dello stesso: al Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente dalle parti. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina. I soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.


ART.31

L’Associazione potrà istituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di

raggiungere gli scopi sociali.


ART.32

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta  se non in base  a deliberazione a maggioranza assoluta dell’assemblea straordinaria dei soci. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della data della riunione.Se è deliberato lo scioglimento dell’Associazione, la stessa Assemblea straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori, i quali provvederanno alla messa in liquidazione del patrimonio dell’Associazione. In caso di disaccordo sulla nomina dei liquidatori, si procederà a norma del Codice Civile.


ART.33

In caso di estinzione e scioglimento dell’Associazione il patrimonio dell’Associazione, estinti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad associazioni od enti, scelti dall’assemblea, con fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa. Esclusa ogni  possibilità di ripartizione tra i soci del patrimonio stesso: mentre le eventuali passività saranno ripartite, pro quota, tra tutti i soci.


ART.34

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

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